Il Consiglio di Stato "Grazia" BPlus

22 February 2012 | Di:

consiglio di stato

Risuonano e vengono amplificate in questi giorni le decisioni e le sentenze sulle penali delle new slot.

Tra la mazzata della Corte dei Conti e i ricorsi, ecco che ritorna a galla con un’eco che parte dallo scorso dicembre la decisione del Consiglio di Stato che ha “graziato” BPlus.

Un bel regalo visto che in ballo c’erano 7 milioni di euro. Quelli che Aams aveva chiesto alla società concessionaria di rete Blus per i mancati adempimenti previsti dalla convenzione di concessione a carico, appunto, dei concessionari per l’avviamento e l’attivazione della rete telematica e per il collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica entro termini prestabiliti.

Il nodo cruciale risale al 2007, quando  l’Aams ha comminato le penali al concessionario in riferimento all'articolo 27 della convenzione nel testo precedente alle modifiche successivamente introdotte con l’atto aggiuntivo del 2008.

Ma BPlus si è aggrappata al fatto che la determinazione in misura fissa delle penali è stata seguita da interventi parlamentari e governativi volti a sollecitare una modifica delle previsioni convenzionali.

L’obiettivo era una rimodulazione delle penali alla stregua dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, e sulla base di parametri concreti che tenessero conto anche delle modalità di attivazione e funzionamento degli apparecchi, e, successivamente, dalla stipulazione di un Atto aggiuntivo e integrativo della Convenzione.

Il provvedimento irrogativo della penale è stato quindi impugnato da Bplus ed annullato con sentenza del CdS del 2008.
L’Amministrazione del monopolio di Stato ha comminato nuove penali proprio in base all’atto aggiuntivo del 2008. 

  • Per la prima violazione, per la quale era prevista una penale massima di euro 286.344, è stata concretamente comminata la sanzione di euro 171.806;
  • per la seconda, è stata applicata una penale di euro 0,35 (in luogo di quella massima di 0,50) per ogni apparecchio con nulla osta intestato al concessionario e non collegato, per un importo complessivo di euro 567.048;
  • per la terza violazione, per la quale era prevista una penale massima di euro 18.220.465 è stata applicata una penale pari ad euro 6.886.619.

Il Tar del Lazio con una sentenza del novembre 2009 ha respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento di Aams ritenendo, tra l'altro, che gli “elementi di difficoltà quindi, come anche i lamentati malfunzionamenti del sistema Aams per la ricezione dei dati, lungi dal costituire circostanze implicanti l’impossibilità assoluta della prestazione tempestiva, possono al più avere assunto una incidenza rilevante sull’equilibrio economico contrattuale, legittimando e giustificando soltanto una modulazione del risarcimento richiesto con l’esercizio della clausola penale in misura sensibilmente inferiore al massimo richiesto.

Nel marzo scorso i Giudici del Consiglio di Stato avevano concesso una sospensiva del provvedimento del Tar ritenendo che “le questioni evocate nell’appello necessitano di approfondimento nel merito e che, nelle more di ciò, a fronte di un ingente danno patrimoniale per la parte appellante, non si ravvisa un grave e irreparabile pregiudizio per l’Amministrazione per effetto del differimento della riscossione delle penali all’esito del presente giudizio, tenuto conto anche del tempo impiegato dalla stessa Amministrazione per irrogare le predette penali” e “considerato che le istanze istruttorie di parte appellante, involgenti valutazioni di tipo tecnico e non mere verificazioni, non possono essere delibate nella presente fase cautelare stante la sommarietà della cognizione che la caratterizza, ma potranno essere valutate in sede di fissazione dell’udienza di merito”.

Dopo quella udienza il caso si è chiuso con esito positivo per la società concessionaria.

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